Associazione FASSA

Associazione FASSA

Lo statuto

Lo statuto dell'Associazione Fassa

Art. 1 -Costituzione e Scopo

Art. 2 -Indirizzi Politici

Art. 3 -Diritti e Doveri degli iscritti

Art. 4 -La Donna

Art. 5 -Organi dell‘Associazione

Art. 6 -L‘Assemblea Generale

Art. 7 -Il Presidente

Art. 8 -Il Segretario Politico

Art. 9 -Il Consiglio Direttivo

Art. 10 -Il Tesoriere

Art. 11 -Il Collegio dei Probiviri

Art. 12 -Il Collegio dei Revisori

Art. 13 -Fonti di Sostentamento dell‘Associazione

Art. 14 -Scioglimento œ procedure

Art. 15 -Norme interpretative ed attuative

Art. 16 -Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali

 

Art. 1 * Costituzione e Scopo *

E‘ costituita, con sede in CANAZEI (TN), Strèda Dolomites n° 56, un‘associazione politica denominata “FASSA”.

L‘Associazione, nata e voluta da cittadini della Valle di Fassa, si propone di sviluppare iniziative culturali, sociali e politiche per la divulgazione di principi e valori liberali e cristiani.

L‘azione ispiratrice dell‘Associazione si impegna a promuovere:

a. La pace e la sicurezza.

b. La famiglia e i valori cristiani.

c. La sussidiarietà e la solidarietà.

d. Lo sviluppo eco - sostenibile e la protezione dell‘ambiente.

e. L‘economia di mercato.

f. La difesa delle caratteristiche culturali e delle tradizioni della comunità locale.

g. La sensibilità della popolazione locale perché utilizzi tutte le competenze autonomistiche quale strumento di buon governo per la crescita della comunità.

Art. 2 * Indirizzi Politici *

L‘azione politica dell‘Associazione è rivolta a valorizzare gli strumenti offerti dalle autonomie locali per una gestione amministrativa adeguata ai bisogni della popolazione locale.

Art. 3 * Diritti e Doveri degli iscritti *

I. L’appartenenza all’Associazione FASSA è libera ed aperta a tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno d’età e sono di buona condotta morale e civile, che condividano le finalità dell’Associazione, che ne accettino lo Statuto e siano in regola con il versamento della quota di iscrizione.

II. Gli iscritti si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale definita dal Consiglio Direttivo, quota che può essere integrata liberamente a sostegno dell’attività dell’Associazione.

III. I soci hanno il diritto di voto in Assemblea dopo accettazione della domanda di ammissione ad opera del Consiglio Direttivo, come previsto dall’art. 9 comma IV lettera e).

IV. Gli iscritti possono partecipare all’attività dell’Associazione anche sotto forma di contributi finanziari oppure mediante donazione o comodato di beni o servizi.

V. Gli iscritti hanno il diritto di:

a. partecipare all’attività dell’Associazione e concorrere alla elezione degli Organi statutari;

b. contribuire alla definizione della linea politica.

VI. Essi hanno il dovere di:

a. versare la quota annuale di iscrizione entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo (la morosità nel pagamento della quota comporta la sospensione dei diritti di socio fino alla regolarizzazione);

b. accettare e rispettare le deliberazioni e le linee politiche definite a maggioranza, ad ogni livello, dagli organi dell‘Associazione;

c. assumere comportamenti ed atteggiamenti rispettosi della dignità e della personalità di ciascuno degli iscritti;

d. astenersi da azioni e/o atteggiamenti che possano essere dannosi all‘Associazione;

e. non rilasciare dichiarazioni né sostenere posizioni contrastanti con la linea politica dell‘Associazione, o con quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

VII. L‘iscritto non può rivolgersi ad organi diversi da quelli statutari per problematiche riguardanti la vita e l‘organizzazione dell‘Associazione, pena l‘applicazione di una sanzione disciplinare, della sospensione temporanea dall‘Associazione o, in casi estremi, dell‘espulsione.

Decadenza, recesso, esclusione:

I. Il socio è sospeso dai propri diritti di socio in caso di mancato versamento della quota sociale e verrà reintegrato non appena regolarizzato il versamento della quota annuale.

II. In caso di recesso spontaneo, il socio non può in nessun modo richiedere ed ottenere la restituzione delle quote associative e/o di donazioni liberali in denaro o in altra forma volontaria a qualunque titolo concessi.

III. Sono causa di esclusione:

a. i comportamenti e gli atteggiamenti che danneggino l‘Associazione moralmente o materialmente;

b. l‘inosservanza da parte di un associato delle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti o delle delibere degli organi competenti;

c. l‘assunzione, a nome dell‘Associazione, di iniziative non autorizzate dagli organi competenti;

d. il rilascio di pubbliche dichiarazioni in contrasto con quelle espresse dagli Organi dell‘Associazione.

IV. Le sanzioni sono di competenza del Consiglio Direttivo e si articolano in: a) richiamo scritto; b) sospensione per un anno; c) espulsione dall‘Associazione.

V. Il socio sottoposto a sanzione può ricorrere al Collegio dei Probiviri (Art. 11)

Art. 4 * La Donna *

L‘Associazione riconosce alla donna un ruolo fondamentale e ne favorisce il suo inserimento ad ogni livello, negli organi direttivi dell‘Associazione e nei posti di responsabilità nelle cariche pubbliche.

Art. 5 * Organi dell'Associazione *

I. Sono Organi dell‘Associazione:

- L‘Assemblea Generale

- Il Presidente

- Il Segretario Politico

- Il Consiglio Direttivo

- Il Collegio dei Revisori

- Il Collegio dei Probiviri

II. Per poter accedere alle cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario Politico, membro del Consiglio Direttivo è necessaria un‘anzianità ininterrotta di iscrizione all‘Associazione FASSA di almeno 12 mesi negli ultimi 2 anni.

III. Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito.

IV. È fatto obbligo a tutti i componenti gli Organi dell‘Associazione FASSA di osservare la norma di cui all‘art. 3 - comma 6. La non osservanza comporta la decadenza dall‘incarico.

Art. 6 * L'Assemblea Generale *

I. L‘assemblea generale dei soci è l‘organo sovrano e rappresentativo di tutti i tesserati in regola con il pagamento della quota di adesione annuale. Le sue delibere sono vincolanti per tutti.

II. Ad essa compete di:

a. Individuare le linee programmatiche e politiche dell‘Associazione FASSA.

b. Eleggere il Presidente, il Segretario politico, da 3 a 12 membri del Consiglio Direttivo e nominare il Collegio dei probiviri.

c. Deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto approvate dal Consiglio del Direttivo.

d. Approvare il bilancio o rendiconto consuntivo dell‘anno precedente ed il bilancio di previsione per l‘anno finanziario di riferimento.

III. L‘Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente. L‘avviso di convocazione, da inoltrarsi ai soci almeno 7 giorni prima della convocazione, deve contenere l‘ordine del giorno degli argomenti da esaminare nel corso dell‘Assemblea e, nel caso di proposte di modifica dello Statuto, anche il loro testo dettagliato. Le convocazioni possono avvenire a mezzo affissione di avvisi in tutti i comuni della valle, a mezzo di annunci radio, posta elettronica, posta ordinaria o fax.

IV. L‘assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria su richiesta scritta da parte di: a) 1/3 dei membri del Consiglio del Direttivo. b) 1/5 dei soci iscritti da almeno 1 anno e regolarmente tesserati. In questi casi, la richiesta di convocazione, con l‘ordine del giorno degli argomenti da porre in discussione, deve essere inoltrata al Presidente, il quale convoca l‘Assemblea entro 30 giorni.

V. L‘Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci (50%+1), in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in Assemblea.

VI. La Presidenza dell‘Assemblea dei Soci è assunta di regola dal Presidente, salvo diversa delibera dell‘Assemblea stessa, e in caso di impedimento del Presidente, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

VII. Le deliberazioni sono legittime con il voto favorevole della maggioranza (50% +1) dei presenti aventi diritto.

VIII. Le votazioni per lo nomine del Segretario Politico, del Presidente e dei 9 membri del Consiglio Direttivo avvengono con voto segreto.

IX. l‘Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno entro il mese di aprile.

X. L‘Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata ogni tre anni.

XI. Le norme statutarie possono essere modificate con il voto favorevole della maggioranza dei soci (50% +1) purché iscritti almeno tre mesi prima della convocazione dell‘Assemblea (come da registro dei soci).

Art. 7 * Il Presidente *

I. Il Presidente è garante di tutte le componenti e di tutte le sensibilità politiche presenti all‘interno dell‘Associazione FASSA. Ê eletto dall‘Assemblea tra i soci a maggioranza dei voti validi (50%+1) e rimane in carica per la durata di tre anni; è rieleggibile.

II. Il Presidente:

a. È il legale rappresentante dell‘Associazione, sia in giudizio verso terzi, sia in materia elettorale, salvo la possibilità di conferire deleghe nei casi previsti dalla legge.

b. Convoca e presiede l‘Assemblea Generale dei Soci, sia ordinaria che straordinaria. In caso di impedimento lo sostituisce il Vice Presidente o il membro più anziano del Consiglio Direttivo.

c. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, di cui stabilisce l‘ordine del giorno su indicazione del Segretario Politico (se del caso inserisce punti propri).

d. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di voto.

III. In caso di divergenze tra il Presidente e il Segretario Politico per la presentazione del simbolo nelle campagne elettorali, la decisione spetta al Consiglio Direttivo.

IV. Il mandato del Presidente può cessare per dimissioni volontarie, impedimento permanente o incompatibilità. In questo caso assume la Presidenza il Vice Presidente, che entro 30 giorni provvede alla convocazione dell‘Assemblea dei Soci per l‘elezione del nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Art. 7 bis * Il Curatore *

All’interno del Consiglio Direttivo viene indicato un Consigliere che, nel caso in cui l’Associazione FASSA si trovasse senza le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario Politico, avrà il compito di traghettare l’Associazione all’Assemblea Generale (come da articolo 7 comma IV del presente Statuto).

Al Curatore (questo il nome attribuitogli), nei casi sopraccitati, spetterà la Rappresentanza Istituzionale dell’Associazione FASSA.

Art. 8 * Il Segretario Politico *

I. Il Segretario Politico è responsabile della linea politica dell‘Associazione FASSA definita dall‘Assemblea dei Soci ed ha la rappresentanza dell‘Associazione.

II. I compiti affidati sono:

a. Dirigere e coordinare l‘attività politica dell‘Associazione.

b. Curare direttamente, o attraverso portavoce incaricati permanentemente e revocabili, i rapporti con la stampa per gli aspetti attinenti le sue funzioni pubbliche.

c. Nominare e incaricare (se del caso) membri dell‘Associazione FASSA e costituire gruppi di lavoro su singole tematiche politiche e chiamare gli stessi a relazionare negli organismi dell‘Associazione FASSA.

d. Promuove presso il Consiglio Direttivo l‘azione disciplinare nei confronti degli iscritti qualora ne ravvisi la necessità.

III. Il Segretario Politico è eletto a scrutinio segreto dall‘Assemblea dei soci. Risulterà eletto il socio che avrà ottenuto la maggioranza dei voti (50%+1) dei presenti ; se ciò non avviene, si effettuerà il ballottaggio tra i 2 candidati che avranno raggiunto il maggior numero di preferenze ed in caso di parità prevarrà il più anziano di iscrizione all‘Associazione.

IV. Il Segretario politico rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.

V. Il mandato del Segretario Politico può cessare per dimissioni volontarie o a seguito di mozione di sfiducia da parte del Consiglio Direttivo. In questo caso il Presidente entro 30 giorni provvede alla convocazione dell‘Assemblea dei Soci per l‘elezione del nuovo Segretario, che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del mandato. La mozione di sfiducia può essere anche esercitata da almeno 1/3 dei Soci regolarmente iscritti, secondo le norme del presente Statuto.

VI. La carica di Segretario politico è incompatibile con quella di Presidente.

Art. 9 * Il Consiglio Direttivo *

I. Il Consiglio Direttivo è l‘organo di direzione dell‘Associazione, prospetta le linee d‘azione e gli orientamenti dell‘Associazione tra un‘Assemblea e l‘altra, tenendo conto delle disposizioni dello Statuto e dei programmi approvati dall‘Assemblea.

II. È composto da 3 a 12 membri eletti tra i soci dell‘Associazione e rimane in carica 3 anni; i consiglieri possono essere rieletti. In aggiunta, ne fanno parte di diritto il Presidente dell‘Associazione, il Segretario politico ed i soci eletti a livello Provinciale, Regionale e Nazionale.

III. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall‘Assemblea Generale tenendo conto dell‘opportunità che vi facciano parte 1 o massimo 3 rappresentanti per ciascuna area della Valle [Bassa Valle (Moena e Soraga), Centro Valle (Comuni di Vigo e Pozza), Alta Valle (Comuni di Mazzin, Campitello e Canazei)].

IV. È di pertinenza del Consiglio Direttivo:

a) Nominare il Tesoriere.

b) Nominare il Collegio dei Revisori.

c) Vigilare sull‘esecuzione delle delibere approvate dall‘Assemblea e delle sue direttive per l‘attività politica, organizzativa ed amministrativa dell‘Associazione FASSA.

d) Controllare la corretta tenuta della contabilità, esaminare e predisporre per l‘Assemblea Ordinaria il bilancio o rendiconto consuntivo ed il bilancio di previsione redatti dal Tesoriere.

e) Vagliare le domande di iscrizione all‘Associazione FASSA, deliberare sull‘ammissione dei soci e curare la tenuta del Registro dei Soci.

f) Stabilire le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie.

g) Curare l‘ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all‘Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.

h) Discutere e deliberare a scrutinio segreto un‘eventuale mozione di sfiducia sull‘operato del Segretario politico.

i) Nominare il Curatore.

V. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vicepresidente (sentito il parere del Presidente).

VI. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente almeno ogni 3 mesi (e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità) mediante avviso contenente l‘ordine del giorno almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta, salvo casi particolari e ritenuti urgenti.

VII. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione se almeno 5 membri + il Presidente (o, in sua vece, il Vicepresidente) sono presenti, in seconda convocazione in presenza di almeno 1/3 dei componenti + il Presidente (o, in sua vece, il Vicepresidente) e il Segretario Politico.

VIII. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; il voto del Presidente in caso di parità vale il doppio.

IX. L‘assenza ingiustificata a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dall‘incarico e la cooptazione del/i componente/i decaduto/i, che rimarrà/anno in carica fino alla naturale scadenza del mandato. Viene cooptato il primo dei non eletti.

X. È necessaria la presenza della maggioranza (50%+1), oltre al Presidente ed al segretario Politico qualora il Consiglio Direttivo debba deliberare in merito a:

a. Elaborare i programmi generali e le linee politiche da presentare all‘Assemblea Generale.

b. Redigere i regolamenti per l‘attività sociale.

c. Determinare il valore della quota associativa annuale e organizzarsi per la sua riscossione.

d. Ratificare le liste dei candidati alle liste comunali, provinciali e nazionali.

e. Deliberare l‘applicazione ai soci di eventuali procedimenti disciplinari (richiamo scritto, sospensione ed espulsione) come da regolamento.

f. Esaminare la domanda di dimissioni volontarie del Segretario Politico.

Art. 10 * Il Tesoriere *

I. È nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci regolarmente iscritti ed è responsabile della gestione amministrativo-contabile dell‘Associazione.

II. Cura l‘amministrazione dell‘Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell‘Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 11 * Il Collegio dei Probiviri *

I. Il Collegio è composto da 1 a 3 membri effettivi tra i Soci regolarmente iscritti. La carica è incompatibile con la carica di membro del Direttivo.

II. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- Regolare le eventuali controversie tra gli aderenti e tra gli aderenti e gli organi eletti.

- Decidere sull‘appello presentato dai Soci espulsi o sospesi dall‘Associazione FASSA.

III. Il Collegio rimane in carica 3 anni e viene rinnovato contestualmente alle cariche sociali.

IV. Prende eventuali provvedimenti nei confronti dei soci a scrutinio segreto.

V. I provvedimenti presi dal Collegio dei Probiviri devono essere portati a conoscenza di tutti i membri del Consiglio del Direttivo.

VI. Il Consigliere dei Probiviri che senza giustificato motivo non partecipi a 2 riunioni consecutive, decade d‘ufficio e verrà sostituito dal primo dei non eletti a tale carica. Quest‘ultimo rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Collegio.

Art. 12 * Il Collegio dei Revisori *

I. Ai revisori dei conti è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.

II. Il Collegio è composto da 1 a 3 membri effettivi tra i Soci regolarmente iscritti. La carica è incompatibile con la carica di membro del Direttivo.

III. Il Collegio rimane in carica 3 anni e viene rinnovato contestualmente alle cariche sociali.

IV. Il Consigliere del Consiglio dei Revisori che senza giustificato motivo non partecipi a 2 riunioni consecutive, decade d‘ufficio e verrà sostituito dal primo dei non eletti a tale carica. Quest‘ultimo rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Collegio.

Art. 13 * Fonti di Sostentamento dell‘Associazione *

Le entrate dell‘Associazione FASSA sono costituite da :

- Le quote ordinarie annuali del tesseramento degli iscritti.

- I contributi volontari degli iscritti, simpatizzanti, di persone che ricoprono cariche elettive rappresentative dell‘Associazione, di altri soggetti organizzati.

- Le somme ricevute a norma di legge a titolo di rimborso elettorale.

- Ogni altro contributo ricevuto a norma di legge.

- Contributi e donazioni di enti e privati.

Art. 14 * Scioglimento - procedure *

Lo scioglimento dell‘Associazione può avvenire con deliberazione dell‘Assemblea, che dispone contemporaneamente la destinazione del Patrimonio della stessa con un provvedimento preso da almeno due terzi dei soci riuniti in Assemblea Straordinaria.

Art. 15 * Norme interpretative ed attuative *

I. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dai regolamenti eventuali si applicano le norme vigenti in materia di associazioni, di diritto comune, di procedure civile e penale.

II. Nel caso in cui venissero a mancare i presupposti dettati nelle norme del presente Statuto, per favorire i principi dell’Associazione FASSA è possibile derogare le norme vigenti, esclusivamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Le predette deroghe verranno deliberate volta per volta dall’Assemblea Generale e non potranno avere per oggetto i seguenti articoli dello Statuto: arte. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 15.

Art. 16 * Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria degli enti non Commerciali * (Dlgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

I. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione FASSA, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

II. In caso di scioglimento dell’Associazione FASSA, per qualunque causa, il patrimonio della stessa deve essere devoluto secondo le modalità di cui al precedente art. 14, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

III. La redazione, l’esame e l’approvazione annuali del bilancio consuntivo di cui al precedente articolo 9, sono obbligatori. Per quanto riguarda i criteri di redazione del bilancio, lo stesso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

IV. Le quote e i contributi associativi degli iscritti sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Le modifiche al presente Statuto sono state predisposte ed approvate, in via preliminare, dal Consiglio Direttivo in data 24 febbraio 2012 e ratificate dall’Assemblea Generale dei Soci in data 21 marzo 2012.